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La commissione Giustizia della Camera ha approvato un’importantissima modifica al reato di violenza sessuale che introduce il concetto di «consenso libero e attuale». Secondo la nuova versione del testo normativo non basta più dimostrare costrizione fisica o minaccia: il consenso deve essere una manifestazione esplicita, cosciente e revocabile in qualsiasi momento. Questa novità legislativa apre alla necessaria analisi con il relativo approfondimento poiché, sebbene se ne veda l’importanza innovativa e culturale, si potrebbero aprire molte celle di problematicità che vanno affrontate con calma, equilibrio e senso della giustizia inalterato.
Una svolta penale che mette l’accento sulla libertà della vittima di violenza
Da avvocato penalista non posso non mettere l’accento su quella che sembra essere, non solo una evidente svolta normativa, ma un importante salt culturale che da questo momento in poi si rende necessario, impellente. Non ci si può più soffermare sul mero concetto di violenza materiale, ma bisogna riconoscere sempre di più la piena rilevanza penale di scenari in cui non c’è costrizione evidente ma l’assenza di un vero sì. Il legislatore sembra voler allineare il codice penale ai principi della Convenzione di Istanbul e alle più recenti pronunce giurisprudenziali.
Le pene previste per il reato di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p.
Con il nuovo testo, chi commette atti sessuali e pratica violenza senza il consenso libero e attuale rischia una pena da sei a dodici anni di reclusione. Si tratta di un aggravamento significativo rispetto alla precedente formulazione, che almeno in linea teorica dovrebbe migliorare la protezione della persona offesa manifestando una ferma volontà di creare deterrenza reale, concreta e tangibile.
Quali i punti di criticità della novità legislativa
Per quanto positiva la riforma non può non presentare delle criticità che destano qualche perplessità. Certamente nella relativa fase giudiziaria dimostrare la sussistenza di un consenso prestato, libero e permanente potrebbe essere molto complesso, soprattutto in un contesto di violenza fisica evidente assente. Questo apre a rischi: da un lato, di interpretazioni soggettive che gravano sulla difesa; dall’altro, pressioni sulla parte lesa per evitare processi lunghi o retraumatizzanti. Inoltre prima facie appare evidente l’impellenza di una formazione ad hoc delle parti processuali su un tema delicato, soprattutto nell’ottica della difficoltà di una valutazione probatoria da esercitare in maniera equilibrata e precisa, onde evitare dei processi senza il necessario rigore.
Impatto del nuovo testo normativo sulla difesa del penalista in caso di violenza
Ciò che immediatamente balza all’occhio é, come detto poc’anzi, un’imprescindibile preparazione ad hoc anche, anzi soprattutto del penalista difensore nella preparazione del processo e della giusta strategia difensiva da attuare. Sin dall’inizio bisognerà preparare indagini difensive più mirate, con consulenti psicologi quando serve, per capire la dinamica di consenso-diniego; poi sarà importante valorizzare le dichiarazioni e le prove che dimostrano la libera volontà della parte lesa (messaggi, testimonianze, dinamiche precedenti). Infine preparare una raccolta rigorosa ed onesta di qualsiasi elemento probatorio possa risultare utile al fine di ricostruire nel processo la reale volontà della parti, il loro status di animo, il loro coinvolgimento, la loro libertà di pensiero e di azione.
Conclusione: una sfida per la giustizia penale
La riforma sul consenso, soprattutto per determinate tipologie di reati, in un’epoca, la nostra, così complessa, pericolosa, attenta sul tema, può risultare una delle pietre miliari del diritto, purché venga vagliata, applicata, interpretata con attenzione e nel rispetto dei diritti di ogni parte, senza interferenze mediatiche e pubbliche che con il mondo della giustizia non hanno nulla a che vedere. É evidente a tutti la capacità di modernizzare il diritto penale di una normativa simile, ma senza vigilanza, buon senso, preparazione, una difesa tecnica appropriata e pronta, il rischio è che poi tutto resti da un punto di vista solo formale, senza un beneficio tangibile, anzi, con il rischio concreto di un effetto boomerang foriero di ingiustizie, difformità, incoerenza. Attenderemo quindi che il Tribunale possa rispondere in un senso o nell’altro a queste domande, riducendo i dubbi e, speriamo, annullarli.
Il pensiero del Calamandrei …
“La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile. Bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità”. Pertanto, ogni sforzo normativo per umanizzare e modernizzare l’applicazione del diritto, al di là della fonte normativa, va accolto con favore ed entusiasmo, purché lo si faccia con impegno e non dimenticando mai di metterci lo spirito iniziale. Da una parte, quindi, formazione ed impegno costante, dall’altre, infine, mai perdere di vista gli obiettivi preposti con l’umiltà e la capacità di adeguarsi in nome di un bene più grande, legislatori, magistrati ed avvocati, non contrapposti ma ognuno per il suo ruolo al fine di servire un bene più grande di loro.
