La nuova frontiera della legittima difesa: quando la sicurezza privata entra nel terreno del diritto penale. Dall’aumento dei sistemi di vigilanza alle armi “non letali”: cosa cambia davvero per cittadini, forze dell’ordine e tribunali. Negli ultimi anni si registra un aumento costante delle richieste di sistemi di vigilanza privata, dispositivi anti-intrusione e armi non letali acquistate da privati. Una tendenza che, come avvocato penalista, vedo trasformarsi in fascicoli processuali sempre più numerosi.
Il confine fra difesa legittima preventiva e reato…
Il confine tra prevenzione legittima e reato, infatti, non è mai stato così sottile. La sicurezza “fai da te” e i nuovi rischi penali che comporta é un argomento che va affrontato con calma e con la indispensabile cura in quanto sempre più spesso, alla ricerca di consensi facili ed in preda al populismo, sull’argomento si fa cattiva informazione. Telecamere intelligenti, sensori di movimento, spray urticanti, dissuasori acustici. Nel tentativo di proteggersi, molti cittadini adottano strumenti efficaci… talvolta troppo efficaci.
I rischi nell’utilizzo di questi strumenti di difesa personale
Il problema nasce quando questi strumenti producono lesioni all’intruso o invadono la privacy di terzi (riprese oltre il proprio domicilio), insomma quando creano situazioni di pericolo non previste, anche e soprattutto a discapito di ignari cittadini estranei ed incolpevoli. Inoltre il rischio reale è che gli stessi possano essere utilizzati oltre quella che è la sfera della legittima difesa, dando vita ad un far west con implicazioni che spesso possano risultare oltremodo lesive.
Le conseguenze penali…
Il risultato? Indagini penali complesse, in cui la linea tra vittima e indagato può invertirsi più rapidamente del previsto. Il concetto di legittima difesa deve inoltre mettersi costantemente alla prova delle tecnologie avanzate, che aprono scenari sempre diversi che necessitano di regolamentazioni urgenti ed aggiornate. La riforma della legittima difesa ha introdotto presunzioni favorevoli al cittadino che reagisce in casa propria, ma non ha risolto le questioni più delicate.
Per esempio come si valuta la proporzionalità fra offesa e legittima difesa in determinati casi ?
Come si valuta la proporzionalità quando l’azione difensiva è automatizzata? Un dispositivo che provoca lesioni “da solo” può giustificarsi come reazione immediata? Chi risponde penalmente se un sistema di difesa provoca danni maggiori del previsto? Il diritto penale nasce per giudicare persone, non meccanismi. É importante quindi affrontare la materia con il giusto piglio non tralasciando mai i dettami democratici di principi costituzionali frutto di decenni di battaglie per raggiungere libertà che non possono, anzi non devono mai essere abusate.
…dal punto di vista del codice penale
La legittima difesa in Italia è disciplinata dall’ art. 52 del Codice Penale e consente di non essere puniti se si reagisce a un pericolo attuale di un’offesa ingiusta per difendere un diritto proprio o altrui, a condizione che la difesa sia proporzionata all’offesa. Si tratta di un requisito essenziale, ma che allo stesso tempo si caratterizza per presunzioni di proporzionalità e legittima difesa in caso di aggressione domestica (legge n. 36/2019) se si usano armi legittimamente detenute. I presupposti fondamentali quindi sono: necessità, attualità del pericolo, proporzionalità, e non provocazione dell’aggressione da parte propria. La legittima difesa permette di difendersi, ma senza perdere di vista il necessario equilibrio tra offesa e difesa, con una presunzione di legittimità rafforzata in ambito domestico, che deve comunque essere valutata dal Giudice caso per caso.
Il ruolo delle forze dell’ordine
Il ruolo delle Forze dell’Ordine assume quindi un’importanza sempre maggiore acquisendo un ruolo sempre più delicato. L’aumento dei sistemi privati significa anche più interventi innescati da falsi allarmi, conflitti di vicinato, malfunzionamenti. Per gli operatori di polizia, questo si traduce in decisioni sempre più rapide da prendere in contesti sempre più tecnologici. E nelle aule di giustizia arrivano processi nei quali occorre ricostruire dinamiche miste: una parte umana, una parte digitale. Diventa quindi decisivo il primo intervento al fine di garantire una ricostruzione dei fatti verosimile e rispettosa di tutti i diritti in ballo.
Verso un nuovo equilibrio fra libertà e sicurezza…
Serve a questo punto una riflessione profonda: predisporre linee guida nazionali sui sistemi difensivi privati, norme più chiare sulla responsabilità civile e penale dei dispositivi automatici con criteri uniformi per la valutazione della proporzionalità in caso di reazione tecnologica oltre ad una formazione specifica per investigatori e magistrati, può bastare? Non si può di certo ignorare che il modo in cui ci difendiamo sta cambiando: il diritto deve quindi stare al passo. Ma allo stesso tempo, ci si chiede, é questa la società in cui vogliamo vivere ? Il senso di insicurezza profondo in cui ci troviamo, il sentirsi abbandonati da chi dovrebbe tutelare la nostra incolumità, quella dei nostri cari e e del nostro patrimonio, sono tutti allarmi che non possono essere ignorati. Pertanto non basta regolamentare ma bisogna prevenire, evitare, intervenire prima e dopo.
Conclusioni
La legittima difesa non è più solo un gesto, ma un ecosistema di strumenti che vivono con noi nelle case, nei negozi, nelle strade. La sfida del diritto penale dei prossimi anni sarà capire non solo quando un cittadino può difendersi, ma quando può farlo attraverso una tecnologia che, spesso, agisce più velocemente della sua volontà. Ma allo stesso tempo la sfida sarà quella di riconquistare la fiducia del cittadino, restituire quel legittimo senso di sicurezza perduto. Il cittadino deve ricominciare a fidarsi dello Stato ed affidarsi allo stesso. Legittima la difesa automa, laddove lo Stato non può intervenire, mai la stessa può e deve essere concepita in versione surrogata rispetto a quello che uno Stato democratico e civile deve predisporre e garantire per il proprio cittadino.
