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La giustizia penale è fatta anche da storie minime di ordinaria amministrazione che spesso, colpevolmente, riempiono le giornate di cronaca senza approfondimenti, senza luce e chiarimenti. Si tratta quindi di storie minime di giustizia penale, come un camper rubato con targhe false e la giustizia quotidiana del controllo penale. Si apre in un certo senso quello che potrebbe essere definita una nuova rubrica che si pone come obiettivo di far luce sulla cronaca giornaliera difatti che poi alla fine dei conti sono fatti che possono riguardare un po’ tutti.
Il fatto di cronaca…
Il fatto di cronaca odierno riguarda il controllo operato dalla polizia locale su un camper risultato provento di furto, con targhe false e segni identificativi alterati. Si tratta di un episodio di ordinaria amministrazione giudiziaria, che tuttavia consente di osservare in concreto il funzionamento della giustizia penale nella sua dimensione più quotidiana. Dal punto di vista strettamente tecnico, la condotta contestata rientra nella fattispecie di ricettazione ex art. 648 c.p., integrata dalla detenzione di un bene di provenienza delittuosa con consapevolezza o accettazione del rischio circa l’origine illecita. Alla ricettazione si affiancano i reati di falsificazione e alterazione dei segni identificativi del veicolo.
Giustizia e presunzione di innocenza sempre…
Come sempre dico, ed è necessario ribadirlo sempre, la contestazione del reato avviene nella fase delle indagini preliminari, nella quale opera pienamente il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza. La giustizia penale non coincide con la notizia di reato, ma si realizza solo attraverso il contraddittorio processuale. Ebbene, questo è il classico esempio di come la giustizia penale in realtà, a dispetto di quanto a volte erroneamente si creda, in realtà incide nelle nostre vite quotidiane, nei nostri fatti di tutti i giorni. É quindi bene sapere di volta in volta a cosa si va incontro e quali sono le opportune accortezze da usare.
Giustizia cautelare ed assenze di misure restrittive
Il caso non ha comportato l’adozione di misure cautelari personali, a dimostrazione del carattere residuale che tali strumenti dovrebbero avere nel sistema della giustizia penale. La denuncia a piede libero resta la forma ordinaria di risposta per fatti privi di esigenze cautelari concrete e attuali. Spesso si usa considerare l’applicazione di misure cautelari come la prassi, cosa che in realtà non è, allorquando, al di là della sussistenza o meno del dei gravi indizi di colpevolezza, ma non siano riconoscibili esigenze cautelari codicizzate, ossia, pericolo di reiterazione del reato, pericolo di fuga, inquinamento delle prove.
La funzione della polizia locale
L’intervento della polizia locale si inserisce nella cornice della giustizia di prossimità, dove il controllo del territorio produce effetti diretti sulla prevenzione dei reati. Si tratta di una funzione spesso sottovalutata, ma centrale nella tenuta del sistema penale. D’altronde è proprio in mano agli agenti e alle forze dell’ordine il primo approccio della giustizia penale al nostro vissuto quotidiano. Le forze dell’ordine di fatto, in particolar modo gli agenti della polizia locale, sono il primo baluardo a difesa dei nostri diritti e vivere civile, spesso è proprio il loro intervento puntuale è opportuno a determinare il corretto prosieguo della macchina di giustizia. Soprattutto è necessario al fine di evitare aggravamenti e conseguenze maggiormente dannose di ogni singola condotta delittuosa.
Giustizia penale come sistema reale
Questa vicenda, priva probabilmente di clamore mediatico, mostra la giustizia penale nella sua forma più autentica: fatta di accertamenti tecnici, norme applicate senza spettacolarizzazione e garanzie procedurali. È in queste storie minime che il diritto penale rivela la sua natura concreta. Ricordiamo sempre che la funzione del diritto penale è proteggere i beni giuridici fondamentali e la convivenza sociale, attraverso la previsione di reati e l’applicazione di sanzioni, con obiettivi molteplici: retributivo (punire il colpevole), general-preventivo (dissuadere gli altri dalla criminalità), propositivo (orientare culturalmente i cittadini), rieducativo (risocializzare il condannato, art. 27 Cost.) e difensivo (impedire la recidiva).
