La sentenza del Tribunale di Gorizia fissa un limite invalicabile tra liberta’ di espressione, privacy e dovere di fedeltà del dipendente: il profilo chiuso e le mura domestiche non schermano la condotta illecita.
Il caso riguarda una dipendente di un istituto religioso che, durante una live trasmessa dal proprio account, aveva rivolto espressioni offensive e denigratorie nei confronti del legale rappresentante dell’ente. A nulla è valsa la difesa della donna, fondata sulla presunta natura “riservata” della trasmissione e sull’inviolabilità del domicilio.
Il mito del profilo privato e la funzione divulgativa dei social
Uno dei nodi centrali sciaglievoli della controversia ha riguardato la qualificazione della diretta streaming. La lavoratrice sostenuto che il video fosse coperto dalle garanzie dell’articolo 15 della Costituzione (segretezza della corrispondenza), poiché trasmesso da un account impostato come “privato”, accessibile solo previa sua autorizzazione.
Il Giudice del lavoro ha tuttavia disatteso l’eccezione, sottolineando come la natura stessa dei social network sia orientata alla condivisione e alla diffusione verso una pluralità di soggetti. Nel caso di specie, alla live avevano assistito in tempo reale almeno 64 utenti, e il contenuto era comunque rimasto a disposizione degli oltre 2.000 follower del profilo. Elementi, questi, che escludono in radice la possibilità di assimilare la diretta a una forma di corrispondenza privata o ristretta.
Casa propria non è uno scudo: il limite dell’art. 14 Cost.
Un altro aspetto di rilievo affrontato dalla pronuncia riguarda il luogo da cui è stata effettuata la trasmissione. La ricorrente aveva infatti eccepito l’ utilizzabilità del filmato richiamando la tutela dell’inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.), essendo la diretta avvenuta tra le mura domestiche.
Il Tribunale ha respinto l’argomentazione, chiarificando un principio fondamentale: la garanzia costituzionale del domicilio protegge lo spazio fisico da intrusioni indebite, ma non si estende alle parole o ai contenuti che il cittadino decide volontariamente di proiettare verso l’esterno. Nel momento in cui le esternazioni lesive superano la soglia di casa attraverso la rete internet, la condotta si perfeziona all’esterno, rendendo irrilevante il luogo fisico in cui ci si trova.
GDPR e controlli datoriali: illecito il trattamento dei dati?
La decisione si sofferma infine sulla conformità della condotta datoriale alle norme del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR). La difesa della lavoratrice aveva ipotizzato un trattamento illecito dei dati personali per via dell’acquisizione e dell’utilizzo del video all’interno del procedimento disciplinare.
Anche su questo fronte, il Tribunale ha ritenuto legittimo l’operato dell’istituto. L’utilizzo del materiale visivo da parte del datore di lavoro risponde alla necessità di tutelare un proprio diritto in sede giudiziaria e disciplinare, configurando una base giuridica piena ed esaustiva che supera le contestazioni in materia di privacy.
Le ricadute sul rapporto di lavoro: viene meno la fiducia
La sentenza n. 129/2026 riafferma un orientamento oramai granitico ma sempre più dettagliato: il dovere di fedeltà e il rispetto del vincolo fiduciario ex art. 2105 c.c. non si esauriscono all’interno dell’orario di lavoro o nei locali aziendali.
Le espressioni ingiuriose rivolte ai vertici aziendali anche se formulate in contesti extra-lavorativi o durante il “tempo libero ” sono idonee a incrinare irrimediabilmente il rapporto di fiducia. Chi sceglie i canali digitali per esternare il proprio pensiero deve ricordare che la rete amplifica il messaggio e che le garanzie di riservatezza declinate dai social non costituiscono una zona franca contro le responsabilità civili e disciplinari.
